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Fonte: Wikipedia

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DENOMINAZIONE D’ORIGINE PROTETTA

LogoDOP

La denominazione di origine protetta, meglio nota con l’acronimo DOP, è un marchio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall’Unione Europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti.

L’ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, savoir-faire) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva.

Affinché un prodotto sia DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un’area geografica delimitata. Chi fa prodotti DOP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione. Il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.

Per distinguere, anche visivamente, i prodotti DOP da quelli IGP, i colori del relativo marchio sono stati cambiati da giallo-blu a giallo-rosso.

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Marchio IGP

Il termine indicazione geografica protetta, meglio noto con l’acronimo IGP, indica un marchio di origine che viene attribuito dall’Unione Europea a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica dipende dall’origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica determinata.

Per ottenere la IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area. Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito da uno specifico organismo di controllo.

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

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La denominazione di origine controllata e garantita, nota con la sigla DOCG, è un marchio di origine italiano che indica al consumatore l’origine geografica di un vino.

Il nome della DOCG è indicato obbligatoriamente in etichetta e consiste o semplicemente nel nome geografico di una zona viticola (ad esempio Barolo, comune in Provincia di Cuneo o Carmignano, comune in Provincia di Prato), o nella combinazione del nome storico di un prodotto e della relativa zona di produzione (ad esempio Vino Nobile di Montepulciano, il nome con cui è noto storicamente il vino prodotto a Montepulciano, in Provincia di Siena).

La categoria dei vini DOCG comprende i vini prodotti in determinate zone geografiche nel rispetto di uno specifico disciplinare di produzione. La procedura per il riconoscimento delle denominazioni è profondamente cambiata dal 2010 in seguito all’attuazione della nuova normativa europea (Reg. Ce 479/2008, “Nuova OCM Vino”, recepito in Italia con il Decreto Legislativo 61 dell’8 aprile 2010 in vigore dall’11 maggio 2010). Tra le altre cose, la nuova legge ha portato in sede comunitaria la prerogativa di approvazione delle denominazioni, mentre precedentemente si procedeva tramite Decreto Ministeriale. Da allora la classificazione DOCG, così come la DOC, è stata ricompresa nella categoria comunitaria DOP.

Le DOCG sono riservate ai vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata (DOC) da almeno cinque anni che siano ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati, per effetto dell’incidenza di tradizionali fattori naturali, umani e storici e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale e internazionale.

Tali vini, prima di essere messi in commercio, devono essere sottoposti in fase di produzione ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare; l’esame organolettico inoltre deve essere ripetuto, partita per partita, anche nella fase dell’imbottigliamento. Per i vini DOCG è infine prevista anche un’analisi sensoriale (assaggio) eseguita da un’apposita commissione; il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio con il marchio DOCG.

Inoltre, la legislazione prevede che le DOCG abbiano facoltativamente (sulla scorta di quello che succede da secoli in Francia con la classificazione legale, di tipo gerarchico-qualitativa, dei cru) una ulteriore segmentazione in alto in sottozone (comuni o parti di esso) o microzone (vigneti o poco più) ovvero la menzione geografica aggiuntiva. In Italia, vi sono alcune DOCG che prevedono questa segmentazione che va considerata come classificazione a sé, ovvero la punta della piramdide qualitativa.

PRODOTTO AGROALIMENTARE TRADIZIONALE

Marchio PAT

prodotti agroalimentari tradizionali italiani (PAT) sono prodotti inclusi in un apposito elenco, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con la collaborazione delle Regioni. Tra tutte le regioni quella che detiene il maggior numero di prodotti agroalimentari è la Toscana.

L’agricoltura italiana ha dovuto affrontare lo scenario della politica agricola dell‘Unione Europea partendo da condizioni nettamente svantaggiate.

L’agricoltura moderna, estremamente indirizzata verso la meccanizzazione, richiede estensioni di terreno pianeggiante che in Italia difettano, sia per la configurazione naturale orografica, sia per l’antropizzazione spinta del territorio. Si uniscono a queste cause molti mali endemici dell’agricoltura italiana.

Per reagire a questa situazione il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha deciso di puntare nettamente su settori di nicchia, valorizzando i prodotti tradizionali in cui prodotti agricoli o dell’allevamento venivano lavorati secondo antiche ricette.

il requisito per essere riconosciuti come Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) è quello di essere

« ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni »

Ma è lo stesso ministero a riconoscere che tali prodotti di nicchia, di produzioni limitate in termini quantitativi e relativi ad aree territoriali molto ristrette, tali da non giustificare una DOP o una IGP, incontrano molte riserve in sede di Unione Europea. Questa in linea di massima è contraria a queste produzioni e vieta la registrazione di marchi collettivi che contengano un nome geografico. Il timore è infatti che si confondano con i prodotti DOP e IGP.

Il ministero ha pertanto rinunciato ad un ruolo attivo, delegando tali compiti alle regioni, e conservando a sé stesso solo un ruolo di controllo e quello della tenuta ufficiale del libro. Comune a livello nazionale è la suddivisione per categoria: prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di carne, prodotti ortofrutticoli e cereali, prodotti da forno e dolciari, bevande alcoliche, distillati.

Nell’elenco non rientrano i prodotti insigniti del marchio DOP o IGP, mentre esiste una certa categoria intermedia dei prodotti per i quali è in corso l’istruttoria di un riconoscimento europeo.

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